lunedì 9 novembre 2009

Padre Gianfranco Ghirlanda: "Il significato della Costituzione Apostolica "Anglicanorum Coetibus"


Vedi anche:

Costituzione Apostolica "Anglicanorum Coetibus": comunicato stampa

IL TESTO DELLA COSTITUZIONE APOSTOLICA "ANGLICANORUM COETIBUS" SUGLI ORDINARIATI PERSONALI PER ANGLICANI CHE ENTRANO NELLA CHIESA CATTOLICA

COSTITUZIONE APOSTOLICA "ANGLICANORUM COETIBUS" CIRCA GLI ORDINARIATI PERSONALI PER ANGLICANI CHE ENTRANO NELLA CHIESA CATTOLICA: LO SPECIALE DEL BLOG

IL SIGNIFICATO DELLA COSTITUZIONE APOSTOLICA ANGLICANORUM COETIBUS (P. GIANFRANCO GHIRLANDA, S.I., RETTORE MAGNIFICO DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA)

La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus del 4 novembre 2009, offre una normativa essenziale che regola l’istituzione e la vita di Ordinariati Personali per quei fedeli anglicani che desiderino entrare corporativamente o singolarmente in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Con essa, come viene espresso nel Proemio, il Santo Padre Benedetto XVI, come Pastore Supremo di tutta la Chiesa e garante, per mandato di Cristo, dell’unità dell’episcopato e della comunione universale di tutte le Chiese, manifesta la sua paterna sollecitudine verso quei fedeli anglicani, laici, chierici e membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica, che hanno ripetutamente chiesto alla Sede Apostolica di essere ricevuti nella piena comunione cattolica.

Il Proemio ci dà la ratio legis, mettendo in risalto alcuni elementi che conviene richiamare:

- la Chiesa, nella sua unità e diversità, ha come modello la Santissima Trinità, ed è stata istituita come "il sacramento, ossia il segno e lo strumento, dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano" (Lumen gentium, 1) per cui ogni divisione fra i battezzati è una ferita a ciò che la Chiesa è e a ciò per cui la Chiesa esiste ed è quindi uno scandalo, perché contraddice la preghiera di Gesù prima della Sua passione e morte (cf. Gv 17,20-21);

- la comunione ecclesiale, costituita dallo Spirito Santo, che è il principio di unità della Chiesa, per analogia al mistero del Verbo incarnato è allo stesso tempo spirituale, invisibile e visibile, gerarchicamente organizzata; quindi la comunione fra i battezzati per essere piena non può che manifestarsi "visibilmente nei vincoli della professione dell’integrità della fede, della celebrazione di tutti i sacramenti istituiti da Cristo e del governo del Collegio dei Vescovi uniti con il proprio capo, il Romano Pontefice";

- sebbene l’unica Chiesa di Cristo sussista nella Chiesa Cattolica governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui, tuttavia fuori del suo organismo visibile, quindi nelle Chiese e nelle Comunità cristiane separate, si trovano parecchi elementi di santificazione e di verità che, per il fatto di essere doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità cattolica.

Quei fedeli anglicani che hanno chiesto di entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica, sotto l’azione dello Spirito Santo, sono stati spinti verso la ricostituzione dell’unità dagli elementi propri della Chiesa di Cristo che sono stati sempre presenti nella loro vita cristiana personale e comunitaria.

Per questo la promulgazione della Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus da parte del Santo Padre e ciò che ne seguirà segnano un tempo di azione dello Spirito.

Il mezzo giuridico che il Santo Padre ha preordinato per ricevere nella piena comunione cattolica dei fedeli anglicani è quello dell’erezione di Ordinariati Personali (I § 1).

La competenza dell’erezione è data alla Congregazione per la Dottrina della Fede, per il fatto che quest’ultima lungo tutto l’iter che ha portato alla Costituzione Apostolica ha dovuto affrontare questioni di carattere dottrinale e questioni dello stesso carattere si presenteranno anche al momento dell’erezione dei singoli Ordinariati e della piena incorporazione di gruppi di fedeli anglicani nella piena comunione cattolica, attraverso gli Ordinariati che verranno eretti. Tuttavia, per singoli atti, ogni Ordinariato è soggetto non solo alla Congregazione per la Dottrina della Fede, ma anche agli altri Dicasteri della Curia Romana secondo le loro competenze (Cost. Ap. II), per esempio: per le associazioni di fedeli, al Pontificio Consiglio per i Laici; per la formazione dei chierici e la loro vita, alla Congregazione per il Clero; per le varie forme di vita consacrata, alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, ecc. Solo per quello che riguarda la visita ad limina Apostolorum, a cui l’Ordinario è tenuto ogni cinque anni, oltre la Congregazione per la Dottrina della Fede, la Costituzione Apostolica menziona espressamente la Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (Cost. Ap. XI).

Con la previsione dell’erezione di Ordinariati Personali per Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica, la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus non viene a creare una nuova figura nell’ordinamento canonico vigente, ma applica la figura dell’Ordinariato Personale, già prevista per la cura pastorale dei militari dalla Costituzione Apostolica Spirituali militum cura, data da Giovanni Paolo II il 21 aprile 1986. È evidente che essendo diversa la finalità degli Ordinariati Militari e quella degli Ordinariati Personali per i fedeli provenienti dall’Anglicanesimo, pur essendovi delle analogie tra i due tipi di Ordinariati Personali, tuttavia vi sono anche differenze significative. Ci muoviamo nell’ambito di figure che sono dalla Chiesa create per far fronte a varie situazioni particolari che eccedono dall’ordinarietà della vita e delle necessità dei fedeli. La sollecitudine pastorale della Chiesa e l’elasticità del suo ordinamento canonico permettono di configurare circoscrizioni che siano le più adatte a venire incontro a tali necessità per il bene spirituale dei fedeli, purché esse non contraddicano i principi che fondano l’ecclesiologia cattolica.

Come gli Ordinariati Militari non sono previsti espressamente nel Codice di Diritto Canonico così non lo sono gli Ordinariati Personali per gli Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica. Tuttavia, come gli Ordinariati Militari nella Costituzione Apostolica Spirituali militum curae sono considerati peculiari circoscrizioni ecclesiastiche e vengono giuridicamente assimilati alle diocesi (Cost. Ap. I § 1), così anche gli Ordinariati Personali per i fedeli provenienti dall’Anglicanesimo nella Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus sono giuridicamente assimilati alle diocesi (Cost. Ap. I § 3).

Tali Ordinariati Personali non si possono considerare una Chiesa particolare rituale, in quanto la tradizione liturgica, spirituale e pastorale anglicana viene a configurarsi piuttosto come una particolarità all’interno della Chiesa Latina; inoltre scegliere la figura giuridica di una Chiesa rituale avrebbe potuto creare problemi ecumenici. Neppure possono essere considerati Prelature personali, in quanto, secondo il can. 294 le Prelature personali sono formate da presbiteri e diaconi del clero secolare, mentre i laici, secondo il can. 296, possono semplicemente dedicarsi alle opere apostoliche di esse mediante convenzioni; i membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica nei canoni riguardanti le Prelature personali non vengono neanche menzionati.

Gli Ordinariati per i fedeli provenienti dall’Anglicanesimo sono, allora, circoscrizioni personali, in quanto la giurisdizione dell’Ordinario, e di conseguenza dei parroci, non è circoscritta da un territorio all’interno di una Conferenza Episcopale come una Chiesa particolare territoriale, ma è esercitata "su tutti coloro che appartengono all’Ordinariato" (Cost. Ap. V). Inoltre, nel territorio di una stessa Conferenza Episcopale, a seconda delle necessità, possono essere eretti anche più Ordinariati Personali (Cost. Ap. I § 2).

Dalla lettura della Costituzione Apostolica e delle Norme Complementari emanate dalla Sede Apostolica si percepisce chiaramente l’intento, con la previsione di erezione di Ordinariati Personali, di comporre due esigenze: da una parte quella di "mantenere vive all’interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione Anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere" (Cost. Ap. III); dall’altra quella di una piena integrazione di gruppi di fedeli o di singoli, già appartenenti all’Anglicanesimo, nella vita della Chiesa Cattolica.

L’arricchimento è reciproco: i fedeli provenienti dall’Anglicanesimo, entrando nella piena comunione cattolica, ricevono la ricchezza della tradizione spirituale, liturgica e pastorale della Chiesa Latina Romana, per integrarla con la loro tradizione, di cui viene ad arricchirsi la stessa Chiesa Latina Romana. D’altra parte proprio tale tradizione anglicana, che viene ricevuta nella sua autenticità nella Chiesa Latina Romana, nell’Anglicanesimo ha costituito uno di quei doni della Chiesa di Cristo che hanno spinto tali fedeli verso l’unità cattolica.

Si tratta, allora, di un provvedimento che va al di là della Pastoral Provision adottata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e approvata da Giovanni Paolo II il 20 giugno 1980. Infatti, mentre la Pastoral Provision prevedeva che i fedeli provenienti dall’Anglicanesimo appartenessero alla diocesi in cui avessero il domicilio, pur essendo oggetto di una particolare cura pastorale da parte del Vescovo diocesano, la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus prevede che fanno parte dell’Ordinariato Personale, non della diocesi in cui stabiliscono il loro domicilio, fedeli di ogni stato di vita (laici, chierici, membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica), provenienti, come singoli o in gruppi, dall’Anglicanesimo o che ricevono i sacramenti dell’iniziazione nell’Ordinariato stesso (Cost. Ap. I § 4).

I chierici sono ascritti all’Ordinariato Personale tramite l’incardinazione, regolata secondo il Codice di Diritto Canonico (Cost. Ap. VI § 3), mentre i laici e gli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, provenienti dall’Anglicanesimo, debbono manifestare per iscritto la volontà di entrare a far parte dell’Ordinariato (Cost. Ap. IX). Le Norme Complementari (= NC) prevedono che tali laici e Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica siano iscritti in un apposito registro dell’Ordinariato (Art. 5 § 1). Infatti, mentre si fa parte di una Chiesa particolare territoriale per il fatto del domicilio o quasi domicilio, si fa parte dell’Ordinariato Personale sulla base del fatto oggettivo della precedente appartenenza all’Anglicanesimo oppure perché si è venuti alla fede cattolica tramite l’Ordinariato. Possiamo dire che l’iscrizione nel registro sostituisce il fatto del domicilio o quasi domicilio che in relazione all’appartenenza ad una struttura di carattere personale è irrilevante.

La Costituzione Apostolica in questo momento vuole innanzitutto provvedere al ristabilimento della piena comunione in un qualche modo "corporativa", da parte di gruppi che comprendono vari stati di vita. Gli Ordinariati Personali per tali gruppi sono sembrati le strutture canoniche più adatte a proteggere e alimentare la tradizione spirituale, liturgica e pastorale sviluppatasi nell’Anglicanesimo e che la Chiesa Cattolica riconosce come autentica. Ciò non esclude che possano far parte di un Ordinariato Personale anche singoli fedeli provenenti dall’Anglicanesimo o singoli fedeli che giungono alla fede cattolica attraverso l’attività pastorale e missionaria dell’Ordinariato Personale e che in esso ricevono i sacramenti dell’iniziazione. La Pastoral Provision non è sembrata un mezzo adatto per la nuova situazione cui la Sede Apostolica è stata sollecitata a rispondere.

L’Ordinario che ha la cura pastorale dei fedeli che fanno parte dell’Ordinariato Personale, esercita infatti una potestà ordinaria vicaria in nome del Romano Pontefice (Cost. Ap. V.b), e quindi, godendo di una sua giusta autonomia rispetto alla giurisdizione dei Vescovi diocesani in cui i fedeli dell’Ordinariato hanno il domicilio, può meglio garantire che sia evitata un’assimilazione di tali fedeli nelle diocesi in un modo tale da perdere la ricchezza della loro tradizione anglicana, apportando un impoverimento a tutta la Chiesa. D’altra parte l’Ordinario, nell’esercizio della sua potestà vicaria, deve anche garantire l’integrazione piena dell’Ordinariato nella vita della Chiesa Cattolica, evitando che esso si trasformi in una "chiesuola" al suo interno.

La tutela e l’alimento della tradizione anglicana sono assicurati:

a) dalla concessione all’Ordinariato della facoltà di celebrare l’Eucaristia e gli altri Sacramenti, la Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede, senza però escludere che le celebrazioni liturgiche avvengano secondo il Rito Romano (Cost. Ap. III);

b) dal fatto che l’Ordinario, per la formazione dei seminaristi dell’Ordinariato che vivono in un seminario diocesano, può stabilire programmi specifici oppure erigere una casa di formazione per loro (Cost. Ap. VI § 5; NC Art. 10 § 2); i seminaristi debbono provenire da una parrocchia personale dell’Ordinariato o comunque dall’Anglicanesimo (NC Art. 10 § 4);

c) dalla concessione che coloro che erano ministri coniugati nell’Anglicanesimo, anche vescovi, possono essere ordinati nel grado del presbiterato, a norma dell’Enciclica di Paolo VI Sacerdotalis coelibatus, n. 42 e della Dichiarazione In June, cioè rimanendo nello stato matrimoniale (Cost. Ap. VI § 1);

d) dalla possibilità, dopo un processo di discernimento basato su criteri oggettivi e le necessità dell’Ordinariato (NC Art. 6 § 1), di chiedere al Romano Pontefice di ammettere caso per caso all’Ordine Sacro del presbiterato anche uomini coniugati, in deroga al CIC can. 277, §1, sebbene la regola sia che vengono ammessi all’ordine del presbiterato solo uomini celibi (Cost. Ap. VI § 2);

e) dall’erezione di parrocchie personali da parte dell’Ordinario, dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano del luogo e ottenuto il consenso della Santa Sede (Cost. Ap. VIII § 1);

f) dalla possibilità di ricevere Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica provenienti dall’Anglicanesimo e di erigerne di nuovi (Cost. Ap. VII);

g) dal fatto che, per il rispetto della tradizione sinodale dell’Anglicanesimo: 1) l’Ordinario è nominato dal Romano Pontefice, sulla base di una terna di nomi presentata dal Consiglio di Governo (NC Art. 4 § 1); 2) la costituzione del Consiglio Pastorale è prevista come obbligatoria (Cost. Ap. X § 2); 3) il Consiglio di Governo, composto di almeno sei sacerdoti, oltre le funzioni stabilite dal Codice di Diritto Canonico per il Consiglio Presbiterale e il Collegio dei Consultori, esercita anche quelle specificate nelle Norme Complementari, dovendo in alcuni casi dare il suo consenso o esprimere il suo voto deliberativo (Cost. Ap. X § 2; NC Art. 12).

L’integrazione nella vita della Chiesa Cattolica è assicurata da quelle norme che disciplinano la professione di fede e le relazioni con le Conferenze Episcopali e con i singoli Vescovi diocesani, secondo le quali:

a) il Catechismo della Chiesa Cattolica è considerato l’espressione autentica della fede dei membri dell’Ordinariato (Cost. Ap. I § 5);

b) un Ordinariato personale viene eretto dalla Santa Sede all’interno dei confini territoriali di una Conferenza Episcopale, dopo che quest’ultima sia stata consultata (Cost. Ap. I § 1);

c) l’Ordinario è membro della rispettiva Conferenza Episcopale, di cui è tenuto a seguire le direttive, a meno che non siano incompatibili con la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus (NC Art. 2);

d) l’ordinazione di ministri provenienti dall’Anglicanesimo è prevista come assoluta, nel rispetto dell’Epistola Apostolicae curae data da Leone XIII il 13 settembre 1896; in nessun modo viene previsto che siano ammessi all’ordine dell’episcopato uomini coniugati (NC Art 11 § 1), questo per rispetto a tutta la tradizione cattolica latina e delle Chiese orientali cattoliche, nonché della tradizione ortodossa;

e) i presbiteri incardinati in un Ordinariato costituiscono il suo presbiterio, ma debbono coltivare un vincolo di unità con il presbiterio della diocesi nel cui territorio svolgono il loro ministero e favorire iniziative e attività pastorali e caritative congiunte, che potranno essere oggetto di convenzioni stipulate tra l’Ordinario e il Vescovo o i Vescovi diocesani interessati (Cost. Ap. VI § 4; NC Art. 3); è prevista la possibilità di mutuo aiuto pastorale tra i chierici incardinati nell’Ordinariato e quelli incardinati nella diocesi in cui si trovano fedeli dell’Ordinariato (NC Art. 9 §§ 1 e 2);

f) i presbiteri dell’Ordinariato possono essere eletti membri del Consiglio Presbiterale della Diocesi nel cui territorio esercitano la cura pastorale dei fedeli dell’Ordinariato (NC Art. 8 § 1);

g) i presbiteri e i diaconi dell’Ordinariato possono essere membri del Consiglio Pastorale della Diocesi nel cui territorio esercitano il loro ministero (NC Art. 8 § 2);

h) la potestà dell’Ordinario è esercitata in modo congiunto con il Vescovo diocesano nei casi previsti dalle Norme Complementari (Cost. Ap. V; NC Art. 5 § 2);

i) i candidati agli Ordini sacri debbono essere formati insieme agli altri seminaristi, specialmente per quello che riguarda gli ambiti dottrinale e pastorale, anche se può essere per loro previsto un programma particolare oppure può essere eretta una casa di formazione (Cost. Ap. VI § 5; NC Art. 10 § 2);

j) per erigere una parrocchia personale l’Ordinario deve aver sentito il parere del Vescovo diocesano del luogo (Cost. Ap. VIII § 1);

k) le Norme Complementari stabiliscono quando i diritti e i doveri propri del parroco dell’Ordinariato saranno esercitati in mutuo aiuto pastorale col parroco del territorio in cui è eretta la parrocchia personale (Cost. Ap. VIII § 2; NC 14 § 2);

l) il tribunale competente per le cause giudiziali riguardanti i fedeli appartenenti all’Ordinariato è quello della diocesi in cui una delle parti ha il domicilio, a meno che l’Ordinariato non abbia costituito un suo tribunale (Cost. Ap. XII).

Come si può vedere, la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus predispone norme che stabiliscono la natura e regolano in modo generale la vita degli Ordinariati Personali appositamente eretti per Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica. Viene così istituita una struttura canonica flessibile, in quanto si può prevedere che i Decreti di erezione dei singoli Ordinariati terranno conto della situazione particolare dei vari luoghi adattando ad essa quanto contenuto nella presente Costituzione Apostolica e nelle Norme Complementari. Come lo Spirito Santo ha guidato il lavoro preparatorio di questa Costituzione Apostolica, così assisterà nell’applicazione di essa.

Bollettino Ufficiale Santa Sede

Nessun commento: