lunedì 9 novembre 2009
Aperta una nuova strada nell’ecumenismo: pubblicata la Costituzione Apostolica “Anglicanorum Coetibus” (Radio Vaticana)
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Aperta una nuova strada nell’ecumenismo: pubblicata la Costituzione Apostolica “Anglicanorum Coetibus” per gli Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa cattolica
Un documento che “apre una nuova strada per la promozione dell’unità dei cristiani, riconoscendo nel contempo la legittima diversità nell’espressione della nostra fede comune”: è questo, in sintesi, il significato autentico della Costituzione Apostolica “Anglicanorum Coetibus”, che risponde alle numerose richieste di anglicani di diverse parti del mondo ad entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica. Il documento pubblicato oggi è stato firmato dal Papa lo scorso 4 novembre, Memoria di San Carlo Borromeo. Consta di 13 articoli ed è accompagnato da una serie di Norme complementari, stilate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il servizio di Alessandro Gisotti:
La Costituzione Apostolica “Anglicanorum Coetibus”, sottolinea una nota della Sala Stampa vaticana, attraverso l’istituzione di Ordinariati personali, risponde alle numerose richieste pervenute alla Santa Sede da gruppi di ministri e fedeli anglicani desiderosi di “entrare nella piena e visibile comunione con la Chiesa cattolica”.
Non si tratta, dunque, di “un’iniziativa che abbia avuto origine nella Santa Sede, ma di una risposta generosa” del Papa alla “legittima aspirazione di tali gruppi anglicani”.
L’istituzione di questa nuova struttura, prosegue la nota, “si colloca in piena armonia con l’impegno per il dialogo ecumenico, che continua ad essere una priorità della Chiesa cattolica”. Del resto, gli Ordinariati Personali permetteranno a tali gruppi di anglicani di “entrare nella piena comunione con la Chiesa cattolica, conservando nel contempo elementi dello specifico patrimonio spirituale e liturgico anglicano”. La nota sottolinea inoltre che la possibilità prevista dalla Costituzione “Anglicanorum Coetibus” della presenza di alcuni chierici sposati negli Ordinariati Personali “non significa in alcun modo un cambiamento nella disciplina della Chiesa per quanto riguarda il celibato sacerdotale” che, come afferma il Concilio Vaticano II, “è segno e allo stesso tempo stimolo della carità pastorale e annuncia in modo radioso il Regno di Dio”.
La Costituzione Apostolica stabilisce innanzitutto l’istituzione di Ordinariati Personali per gli anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa cattolica. Questi Ordinariati, prevede l’articolo introduttivo della “Anglicanorum Coetibus”, “vengono eretti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, all’interno dei confini territoriali di una determinata Conferenza episcopale”. Hanno personalità giuridica e sono formati da fedeli laici, chierici e religiosi, “originariamente appartenenti alla Comunione anglicana e ora in piena comunione con la Chiesa cattolica” (art.1).
Dopo aver ribadito che l’Ordinariato Personale, è soggetto alla Congregazione per la Dottrina della Fede e agli altri dicasteri vaticani secondo le loro competenze (art.2), la Costituzione si sofferma sulle celebrazioni liturgiche.
L’Ordinariato, viene stabilito, ha la facoltà di celebrare l’Eucaristia e gli altri Sacramenti secondo i libri liturgici “propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede” così da tener vive le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione anglicana (art.3). L’Ordinariato Personale è affidato alla cura pastorale di un Ordinario nominato dal Papa e l’Ordinario ha potestà ordinaria, vicaria e personale (art. 4-5).
La Costituzione stabilisce dunque che quanti hanno esercitato il ministero di diaconi, presbiteri o vescovi anglicani possono essere accettati dall’Ordinario come candidati ai Sacri Ordini nella Chiesa cattolica.
Per i ministri coniugati vanno osservate le norme dell’Enciclica “Sacerdotalis coelibatus” e della Dichiarazione “In June”. I ministri non coniugati devono invece sottostare alla norma del celibato clericale.
D’altro canto, l’Ordinario “ammetterà all’ordine del presbiterato solo uomini celibi”, mentre potrà “rivolgere petizione” al Pontefice, in deroga al can. 277, § 1, “di ammettere caso per caso all’Ordine sacro del presbiteriato anche uomini coniugati, secondo criteri oggettivi approvati dalla Santa Sede”.
Ancora, i candidati agli Ordini Sacri in un Ordinariato “saranno formati insieme agli altri seminaristi, specialmente negli ambiti dottrinale e pastorale”. Al contempo, l’Ordinario, con l’approvazione della Santa Sede, “può erigere nuovi Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica” (art.6-7).
La Costituzione prevede che, sentito il parere del vescovo diocesano del luogo e con il consenso della Santa Sede, possa “erigere parrocchie personali, per la cura pastorale dei fedeli appartenenti all’Ordinariato”. I parroci godono di tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi previsti dal Codice di diritto canonico (art.8). Si stabilisce inoltre che fedeli laici e religiosi che desiderano far parte dell’Ordinariato Personale “devono manifestare questa volontà per iscritto” (art.9).
L’Ordinario, prosegue l’“Anglicanorum Coetibus”, è assistito da un Consiglio di governo, “regolato da Statuti approvati dall’Ordinario e confermati dalla Santa Sede”. Tale Consiglio è presieduto dall’Ordinario ed esercita, tra l’altro, le funzioni stabilite nel Codice di diritto canonico per il Consiglio presbiteriale (art.10). L’Ordinario si deve recare a Roma ogni 5 anni per la visita ad Limina e deve presentare al Papa una relazione sullo stato dell’Ordinariato (art.11). Da ultimo, la Costituzione stabilisce che per le cause giudiziali il tribunale competente è quello della diocesi in cui una delle parti ha il domicilio, a meno che l’Ordinariato non abbia costituito un suo tribunale (art.12). L’ultimo articolo prevede che il decreto che erige un Ordinariato determinerà il luogo della sede dell’Ordinariato stesso. (art. 13).
Alla Costituzione sono allegate le Norme Complementari. Innanzitutto, si sottolinea che l’Ordinario, il quale può essere un vescovo o un presbitero è nominato dal Pontefice, è membro della rispettiva Conferenza episcopale. Nell’esercizio del suo ufficio, l’Ordinario deve mantenere stretti legami di comunione con il vescovo della diocesi. L’Ordinario, che può erigere decanati territoriali, ha la facoltà di incardinare nell’Ordinariato i ministri anglicani entrati nella piena comunione con la Chiesa cattolica. Dal canto loro, i fedeli laici provenienti dall’Anglicanesimo, dopo la Professione di Fede e i Sacramenti dell’Iniziazione, devono essere iscritti in un apposito registro dell’Ordinariato.
L’articolo 6 delle Norme si concentra sullo status del clero. In considerazione della tradizione e dell’esperienza ecclesiale anglicana, si legge, “l’Ordinario può presentare al Santo Padre la richiesta di ammissione di uomini sposati all’ordinazione presbiteriale nell’Ordinariato, dopo un processo di discernimento basato su criteri oggettivi e le necessità dell’Ordinariato”. Criteri che saranno determinati dall’Ordinario, una volta consultato l’episcopato locale, e approvati dalla Santa Sede. Coloro che erano stati ordinati nella Chiesa cattolica e hanno in seguito aderito alla Comunione anglicana non possono essere ammessi all’esercizio del ministero sacro nell’Ordinariato. “I chierici anglicani che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari – viene inoltre stabilito – non possono essere ammessi agli Ordini Sacri nell’Ordinariato”.
L’articolo 10 stabilisce, quindi, la regolamentazione per la formazione del clero dell’Ordinariato. Tale formazione deve svolgersi “in piena armonia con la tradizione cattolica, in quegli aspetti del patrimonio anglicano di particolare valore”. L’Ordinario può accettare come seminaristi “solo i fedeli che fanno parte di una parrocchia personale dell’Ordinariato o coloro che provengono dall’Anglicanesimo e hanno ristabilito la piena comunione con la Chiesa cattolica”. I candidati al sacerdozio riceveranno la loro formazione teologica “con gli altri seminaristi in un seminario o in una facoltà teologica, sulla base di un accordo intervenuto tra l’Ordinariato e il vescovo diocesano o i vescovi interessati”. Ai presuli già anglicani è dedicato l’articolo 11 delle Norme complementari. “Un vescovo già anglicano e coniugato – viene stabilito – è eleggibile per essere nominato Ordinario. In tal caso, è ordinato presbitero nella Chiesa cattolica ed esercita nell’Ordinariato il ministero pastorale e sacramentale con piena autorità giurisdizionale”. Un vescovo anglicano che appartiene all’Ordinariato può essere invitato a partecipare agli incontri della Conferenza episcopale del rispettivo territorio. Gli ultimi articoli riguardano il Consiglio di governo, il Consiglio Pastorale e le parrocchie personali.
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