lunedì 12 gennaio 2009

Ottant'anni di giurisdizione vaticana tra storia e attualità (Osservatore Romano)


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Ottant'anni di giurisdizione vaticana tra storia e attualità

Si è trattato di una falsa polemica, o meglio "di una polemica basata su un falso presupposto". Nicola Picardi, promotore di giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, ha liquidato così il dibattito recentemente sollevato dalla nuova legge sulle fonti del diritto nell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, a proposito del richiamo agli atti normativi dello Stato italiano. Dopo l'articolo - pubblicato su "L'Osservatore Romano" del 31 dicembre scorso - di monsignor José María Serrano Ruiz, presidente della Corte di Appello e presidente della Commissione per la revisione della legge sulle fonti del diritto, promulgata il 1° ottobre 2008 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2009, sui media si è sollevata una vivace polemica, che ha tenuto banco per qualche giorno. Si era sostenuto che la nuova legge voluta da Benedetto XVI, comportava, in pratica, il passaggio dal principio della recezione automatica della legislazione italiana nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano - che sarebbe stata prevista dalla legge del 1929 - alla necessità di un preventivo recepimento di ogni singola normativa da parte delle competenti autorità vaticane. Ne avevano dedotto che lo Stato aveva mutato orientamento ed era arrivato a elevare i principi della Chiesa a unico criterio di qualsiasi regolamentazione giuridica. Di fronte a tali osservazioni il promotore di giustizia, dopo aver ribadito che "nulla è cambiato con il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa" ha sottolineato il fatto che "lo Stato della Città del Vaticano non ha mai preteso, né ieri né oggi, di esprimere valutazioni sulle normative di altri Stati. Quale Stato sovrano ha utilizzato, fra le altre, la tecnica di produzione normativa consistente nel recepire nel suo ambito legislazioni altrui, purché coerenti con i propri principi e utili alle sue esigenze concrete".
L'errore di partenza in cui sono caduti quanti hanno sollevato il polverone, è stato illustrato da Picardi questa mattina, sabato 10 gennaio, in occasione della cerimonia per l'inaugurazione, nel Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, dell'Anno giudiziario 2009, l'ottantesimo della giurisidizione vaticana.
Una data importante dunque che ha avuto una degna cornice nella partecipazione alla cerimonia delle più alte cariche dello Stato, dell'intero apparato giudiziario dello stesso e di numerosi magistrati italiani. Erano infatti presenti tra gli altri i cardinali Giovanni Lajolo, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e del Governatorato del medesimo Stato, Jean-Louis Tauran e Sergio Sebastiani; l'arcivescovo Raymond Leo Burke, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; il vescovo Antoni Stankiewicz, decano del Tribunale della Rota Romana; i monsignori Gabriele Caccia, assessore della Segreteria di Stato, Giorgio Corbellini, vice segretario generale del Governatorato, Gianpaolo Montini, promotore di giustizia sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, José María Serrano Ruiz, Renzo Civili, Kenneth E. Boccafola, Joaquín Llobell, Francesco Bruno. Erano anche presenti Giuseppe Dalla Torre, presidente del Tribunale, Piero Antonio Bonnet, giudice, Paolo Papanti-Pellettier, giudice aggiunto, Pierfrancesco Grossi, promotore di giustizia aggiunto, Claudio Ceresa, notario attuario, Giovanni Giacobbe, promotore di giustizia della Corte di Appello, Cesare Mirabelli, consigliere generale dello stato della Città del Vaticano, Daniel Rudolf Anrig, comandante della Guardia Svizzera Pontificia, Domenico Giani, direttore generale dei Servizi di sicurezza e di protezione civile della Città del Vaticano. Tra le autorità italiane Giovanni Maria Flick, presidente della Corte Costituzionale, Annibale Marini, presidente emerito della Corte Costituzionale, Vincenzo Carbone, presidente della Corte di Cassazione, Alberto De Roberto, presidente emerito del Consiglio di Stato, Raffaele Iannotta del Consiglio di Stato, l'ambasciatore di Italia presso la Santa Sede Antonio Zanardi Landi. Molti avevano assistito anche alla messa presieduta dal cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato.
In oltre cento dense pagine Picardi ha ripercorso la storia non solo degli ottant'anni della giurisdizione vaticana, a partire cioè da quel 7 giugno del 1929, giorno in cui fu emanata la Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, recante il numero 1, ma ha anche riproposto il cammino attraverso il quale dalla "questione romana" si è giunti alla costituzione del nuovo Stato. Un cammino peraltro coincidente con quello della organizzazione giudiziaria dello Stato.
E proprio riproponendo questo percorso storico Picardi ha dimostrato che la recente legge di Benedetto XVI sulle fonti non ha cambiato nulla in materia. I Patti Lateranensi crearono uno "Stato atipico in ragione sia del suo storico costituirsi - ha spiegato Picardi - sia della sua funzione" in quanto costituito "a servizio della Santa Sede per assicurarle la piena sovranità nel diritto internazionale". Una volta riconosciuto il carattere della sovranità statuale, fu naturale e necessario organizzare un sistema giurisdizionale. Di qui la Legge fondamentale n. 1 del 7 giugno 1929.
E a proposito della polemica sulla nuova legge sulle fonti del diritto, Picardi ha affermato che "Non è vero che la legge del 1929 avesse previsto una recezione automatica della legislazione italiana". Federico Cammeo - noto giurista ebreo, la cui moglie tra l'altro finì in un campo di sterminio nazista - fu scelto dal marchese Francesco Pacelli (zio del futuro Papa) quale consulente per assolvere l'incarico, affidatogli da Pio XI, di redigere un ordinamento giuridico per il nuovo Stato. A Cammeo si deve la tecnica del rinvio per richiamare, in via suppletiva, le leggi italiane. Tuttavia vennero anche stabiliti nell'articolo 3 dei limiti generali al recepimento della normativa italiana costituiti dai precetti di diritto divino, dai principi generali del diritto canonico e dalle disposizioni dei Patti Lateranensi e successivi accordi. "Limiti e condizioni - ha assicurato Picardi - che sono stati integralmente riprodotti nella nuova normativa".
In base a questo articolo per esempio non furono mai recepite né applicate leggi fasciste, in particolare quelle razziali; altre volte invece sono state recepite "con atto legislativo" normative italiane. Picardi ha fatto l'esempio della legge 28 giugno 1993 n. ccvi sulle persone giuridiche civili che ha previsto un rinvio "mobile o libero" alla corrispondente legislazione italiana con la precisazione che sarebbero state automaticamente recepite in futuro anche le eventuali modifiche ed evoluzioni della legislazione italiana in materia; e ancora ha fatto l'esempio del "rinvio mobile" alla legislazione italiana sulla raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
Quanto al diritto civile Picardi ha ricordato che la modifica comporta che, a partire da quest'anno, il riferimento sarà il codice civile italiano del 1942 con tutte le successive modifiche apportate sino al 2008. Ciò significa che non ci si riferirà più ai codici civile del 1865 e commerciale del 1882, ai quali invece rimandava la legge del 1929 sulle fonti.
Nell'operare il rinvio al codice civile italiano il legislatore vaticano pone undici limiti, dieci dei quali concernono materie già escluse dalla normativa del 1929. La limitazione nuova, ha spiegato Picardi, riguarda i rapporti di lavoro che restano riservati alla normativa vaticana. La nuova normativa mantiene in vigore il codice di procedura civile del Vaticano, risalente al 1946 e quello di procedura penale del 1913. Qualche lacuna invece, secondo Picardi, la mostra il pur valido codice penale vigente in Vaticano, che si riallaccia all'opera di Zanardelli, ma che l'articolo 7 dell'ultima legge sulle fonti mantiene in vigore. Per spiegare di quali lacune si tratti Picardi ha fatto alcuni esempi di recenti episodi giudiziari verificatisi nello Stato. Il primo legato a un caso di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E si è corso un grave rischio perché, ha spiegato il promotore di giustizia, si trattava di una figura non contemplata dal codice. Dunque in mancanza di una legge che vietasse specificatamente la detenzione e lo spaccio della droga in Vaticano, non poteva esistere il reato. Una carenza legislativa che "poteva trasformare lo Stato della Città del Vaticano in una zona franca per detentori e spacciatori di droghe". Il rischio è stato evitato facendo ricorso al fatto che la Santa Sede ha sottoscritto la convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo del 1961, nonché il protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1942 e ratificato nel giugno del 1976. "Conseguentemente lo Stato della Città del Vaticano si è impegnato a perseguire penalmente, fra l'altro, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti" e ciò ha consentito di risolvere il caso. Sarebbe tuttavia "auspicabile - secondo Picardi - emanare una legge speciale in materia per una maggiore tutela".
Una curiosità. Il relatore augurandosi che "si provveda a stampare l'ordinamento giudiziario, i codici di procedura civile e di procedura penale, nonché il codice penale nei testi attualmente vigenti nello Stato Vaticano", ha praticamente rivelato che non esistono strumenti cartacei. "La consultazione dei codici vigenti in Vaticano - ha poi spiegato - risulta particolarmente difficile agli operatori giudiziari. Occorre infatti che essi reperiscano, per i codici penali e di procedura civile, il testo vigente in Italia nel 1929, che lo aggiornino e lo coordinino con la successiva legislazione vaticana. Mutatis mutandis la stessa cosa appare necessaria per il codice di procedura civile e per l'ordinamento giudiziario".
L'ultima parte della relazione è stata dedicata alla descrizione dello stato della giustizia vaticana. Sottolineata l'importanza della nomina di un promotore di giustizia aggiunto e di un giudice aggiunto - provvedimento quest'ultimo che "evita la nomina di giudici ad hoc per singoli processi, nomina di dubbia costituzionalità, in quanto il giudice ad hoc non offre la garanzia del giudice naturale, precostituito per legge rispetto alla res iudicanda - Picardi ha evidenziato l'importante inserimento della Gendarmeria Vaticana nella rete di Interpol e fornito alcuni dati sullo stato della giustizia vaticana. Sono stati 549 i procedimenti civili e 486 quelli penali registrati nel 2008 in Vaticano. Se questi dati venissero letti esclusivamente in rapporto alla popolazione dello Stato della Città del Vaticano - 492 effettivamente abitanti entro le mura - significherebbe che il rapporto tra popolazione e procedimenti civili in Vaticano sarebbe del 111 per cento, mentre per il penale il rapporto arriverebbe al 98,7 per cento. Dati anomali, che certamente non dipendono dai comportamenti dei cittadini vaticani. Ha infatti spiegato il relatore che in Vaticano transitano ogni anno oltre 18 milioni di persone e che, pur costituendo un'enclave nella città di Roma, lo Stato ha rapporti diretti con tutto il mondo. Per questo i procedimenti istruiti in Vaticano "presentano per lo più elementi di estraneità". Tra gli altri dati significativi contenuti nella relazione ci sono quelli relativi alla durata media delle procedure civili (attualmente 9,2 giorni di media in diminuzione rispetto allo scorso anno), a quella dei procedimenti penali davanti al Tribunale o al promotore di giustizia (396,5 giorni di media). Attualmente sono in pendenza 125 procedimenti penali.

(©L'Osservatore Romano - 11 gennaio 2009)

La messa presieduta dal cardinale Tarcisio Bertone

La legge oltre la barbarie del diritto della forza

Chi amministra la giustizia non dimentichi mai che "la legge ha in sé la forza del diritto" ed è perciò capace di far "superare la barbarie del diritto della forza". Lo ha auspicato il cardinale Tarcisio Bertone sabato mattina, 10 gennaio, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.
Nell'occasione il segretario di Stato ha celebrato la messa nella cappella del Governatorato, prima della solenne cerimonia svoltasi nell'Aula delle udienze al Palazzo dei Tribunali.
All'omelia ha indicato alcune linee-guida per gli operatori di questo settore: la ricerca non della soddisfazione, dell'affermazione e dell'esposizione personale, ma del bene comune, la difesa del più debole, il rispetto della verità e della dignità dell'individuo.
A questo proposito, il porporato ha ricordato come tale aspetto sia stato anche oggetto di attenzione da parte del presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano.
Gli amministratori "dell'umana giustizia" dovrebbero avere per il cardinale Bertone una maggiore consapevolezza di dover rispondere a una giustizia superiore, come insegna il salmo 71 che esorta a rendere giustizia ai poveri e agli oppressi. Il segretario di Stato ha anche citato l'articolo di Giovanni Maria Flick pubblicato su "L'Osservatore Romano", venerdì 9 gennaio, sul problema educativo nel mondo a sessant'anni dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
Per il cardinale Bertone è il principio dell'amore alla persona umana il fondamento di ogni ordinamento sociale e giuridico. Richiamarlo - ha spiegato - aiuta a comprendere, onde evitarlo, ciò che costituisce un reale pericolo ai danni della solidarietà: quell'individualismo di cui il nichilismo rappresenta l'espressione più nefasta. Un'ideologia - ha proseguito il porporato - che tende a isolare l'uomo dai valori condivisi tradizionali, per cui l'esistenza perde di significato e si riduce a mero calcolo economico, che rifiuta il trascendente e non ha più alcuna relazione con istanze superiori. E il porporato non ha mancato di sottolineare gli effetti di questa alienazione - come la non curanza per qualsiasi tradizione, il disinteresse per i doveri provenienti dalla vita associativa, l'indifferenza ai doveri della giustizia e della solidarietà - e i conseguenti episodi di guerra e di violenza quotidianamente registrati dai mass media.
A questo proposito, la Chiesa da sempre invita a coltivare la solidarietà come espressione dell'amore che Gesù ha proclamato come il più grande dei comandamenti. "In esso - ha concluso il segretario di Stato - la pace universale, la comunità degli uomini, la società fraterna non sono solo utopie, ma riferimenti di valore che corrispondono alle aspirazioni profonde della natura umana".

(©L'Osservatore Romano - 11 gennaio 2009)

DA SAPERE

Quattro gradi di giudizio

Lo Stato della Città del Vaticano è retto dalla legge Fondamentale del 26 novembre 2000, dalla legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 16 luglio 2002 e dalla nuova legge sulle Fonti del diritto, in vigore dal 1 gennaio 2009. Le leggi vaticane più importanti sono raccolte nel 'Codice di norme vaticane', e nei tre volumi contenenti 'Leggi e Disposizioni dello Stato della Città del Vaticano'. L’organo legislativo è la Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano, composta esclusivamente da cardinali, di cui uno presidente, tutti di nomina pontificia. Le leggi più importanti sono da essa preparate ed approvate, e poi sottoposte al Papa, che le promulga. Quattro i gradi del sistema giudiziario: Giudice unico, Tribunale, Corte d’appello, Corte di cassazione, abilitati a trattare tanto cause civili quanto penali. Dal punto di vista organizzativo, il fulcro è il Presidente del Tribunale, dove si svolge la maggior parte delle cause. (S.M.)

© Copyright Avvenire, 11 gennaio 2009

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